Q?

Devo rinnovare il certificato di prevenzione incendi: devo necessariamente nominare un tecnico?

A.

La procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi si differenzia a seconda del caso in cui, dall’emissione o dall’ultimo rinnovo, siano intervenute o no modifiche all’attività, oppure sa all’interno dell’attività medesima siano presenti o no impianti di protezione attiva (idranti, sprinkler, sistemi di spegnimento automatico, rivelazione fumi, ecc. – non sono impianti di protezione attiva gli estintori).
Se, appunto, l’attività non ha subito modifiche dall’ultimo rinnovo o dall’emissione e se non sono presenti impianti di protezione attiva il rinnovo del certificato di prevenzione incendi può essere effettuato semplicemente dal titolare dell’attività compilando il modulo di attestazione di rinnovo periodico PIN 3 – 2014 scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.vigilfuoco.it. Sarà sufficiente trasmettere al Comando Provinciale VVF di competenza il modulo compilato in marca da bollo da € 14,62 e l’attestazione del versamento sul conto corrente postale della tesoreria provinciale. L’importo del versamento dipende dalla tipologia di attività e comunque è calcolabile utilizzando l’utility sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La consulenza di un tecnico antincendio di fiducia risulta invece indispensabile se l’attività invece presenta impianti di protezione attiva e/o è stata oggetto di modifiche dopo l’ultimo rinnovo o il rilascio del primo certificato di prevenzione incendi.
Quest’ultimo dovrà infatti procedere ad una serie di verifiche sugli impianti di protezione attiva e redigere una specifica asseverazione riguardo la loro funzionalità da allegare all’attestazione di rinnovo.
Qualora siano intervenute modifiche all’attività il tecnico dovrà valutare e di conseguenza asseverare se si tratta di modifiche non sostanziali o sostanziali senza diminuzione delle condizioni di sicurezza.

Q?

È possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 65% per l’installazione di una nuova caldaia a biomassa?

A.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è automatica, o meglio l’intervento di sostituzione del generatore di per sé non necessariamente permette al contribuente di accedere ai benefici fiscali.
Prima di procedere con l’intervento è consigliabile rivolgersi ad un tecnico di fiducia che possa indicare se sussistono le condizioni per sostenere l’investimento o in caso contrario quali sono gli altri interventi che è necessario realizzare affinché si possa beneficiare della detrazione fiscale.
L’installazione di una caldaia a biomasse, infatti, viene valutata come intervento di “riqualificazione energetica globale dell’edificio”. A differenza delle altre categorie di interventi, per questa la normativa non individua la tipologia specifica di opere che godono delle agevolazioni, ma permette di accedere ai benefici fiscali qualunque tipo di opera che consenta il raggiungimento di un ben preciso indice di prestazione energetica invernale dell’edificio.
In sostanza occorre dimostrare che in seguito all’installazione della caldaia a biomasse l’edificio raggiunga un “indice di prestazione energetica” per la climatizzazione invernale non superiore a valori limite che dipendono dalla zona climatica in cui è situato l’immobile. La determinazione dell’indice di prestazione energetica viene determinato in funzione delle specifiche caratteristiche sia del nuovo impianto, sia dell’involucro edilizio.
Va da sé, quindi, che in taluni casi l’accesso alle agevolazioni fiscali per l’installazione di una caldaia a biomasse è subordinato ad interventi sull’involucro edilizio.
I valori limite dell’indice di prestazione energetica per la verifica sono elencati nella tabella dell’allegato A al D.M. 11.03.2008, successivamente modificato con il D.M. 26.01.2010.
Appare chiaro che le valutazioni di cui sopra, per la loro specificità, richiedono la consulenza di un tecnico.
Oltre alla verifica preliminare condotta sull’indice di prestazione energetica, occorre tenere presenti altri requisiti da rispettare per lo specifico intervento di installazione di caldaia a biomasse: imposti dal D.M. 11.03.2008:
a) la caldaia a biomasse avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) deve rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
Il D.M. 11.03.2008 stabilisce inoltre che:
i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Viene quindi ribadita la necessità della consulenza di un tecnico specialista che sia in grado di effettuare i calcoli e le certificazioni necessarie da inoltrare all’Enea.